Il Decreto Rilancio approvato il 13 maggio e in corso di pubblicazione in G.U., all’articolo 163 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei pignoramenti presso terzi effettuati dagli Agenti di riscossione (compresi quelli che riscuotono entrate locali).
Sono dunque sospesi dal pignoramento i salari, gli stipendi e altre indennità relative al lavoro o impiego (comprese le indennità di licenziamento), nonché le pensioni e le indennità corrisposte in luogo della pensione.
Di conseguenza fino a tale data le somme verranno regolarmente corrisposte al debitore esecutato senza vincolo di indisponibilità, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.