Il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto-legge n.34/2019 (cd. decreto crescita).
E’ pertanto ufficialmente definita la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che sarebbero scaduti dal 30 giugno al 30 settembre 2019, “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze“.
La proroga riguarda “anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.”
In una situazione analoga l’Agenzia Entrate, con la Circolare 41 del 2007 (in occasione della proroga prevista dal DPCM del 14.06.2007), aveva già chiarito che rivolgendosi ai soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore.
La proroga al 30 settembre 2019 riguarderà quindi anche, per esempio, i contribuenti minimi e forfetari che, seppur esclusi dall’applicazione degli ISA, esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.