Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019) sono entrate in vigore numerose novità tra le quali spiccano la revisione delle norme sui reati penali tributari e le novità in tema di responsabilità degli enti e confisca allargata.
In particolare, la nuova legge:
- inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari(misure note con lo slogan “manette agli evasori”)
- abbassa alcune soglie di punibilità
- introduce, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).
- modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo specifiche sanzioni amministrative per alcuni reati tributari commessi a vantaggio dell’ente (d.lgs. n. 231/2001).
L’art. 39 del D.L. 124/2019, modifica molte delle fattispecie penali previste dal d.lgs. n. 74/2000.
Per una miglior comprensione degli effetti, ricordiamo che l’art. 280 cpp., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, ammette la custodia cautelare in carcere.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA – la pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sale da 4 a 8 anni. Resta però immodificata (da un anno e 6 mesi fino a 6 anni), qualora l’ammontare del passivo fittizio sia inferiore a 100.000 euro.
Quando invece i passivi fittizi risultassero superiori a 200.000 euro, scatterà anche la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 200.000, con una sanzione minore
Per il parallelo delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena detentiva sale da 4 a 8 anni per importi non veritieri uguali o superiori a 100.000 euro. La pena rimane quella attuale della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni quando l’importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore a 100.000 euro, per il periodo d’imposta considerato. La responsabilità amministrativa per questo reato è prevista anche sotto la soglia dei 100.000, con una sanzione minore
Scatta la confisca allargata quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 200.000 euro
Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena detentiva sale dai precedenti “da 1 anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 8 anni”. Se l’imposta evasa risulta superiore a 100.000 euro è inoltre prevista la confisca allargata e la responsabilità amministrativa dell’ente. Anche in questo caso è prevista la responsabilità amministrativa a prescindere dall’importo
In entrambi i casi, i delitti di dichiarazione fraudolenta possono estinguersi con l’integrale pagamento del debito tributario mediante ravvedimento, purché lo stesso intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.
DICHIARAZIONE INFEDELE – la pena detentiva prevista per il delitto di dichiarazione infedele sale “da un minimo di 1 e un massimo di 3 anni” a “un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 sei mesi”. Sono ridotte le soglie di punibilità del reato che scatterà qualora il valore dell’imposta evasa sia superiore a 100.000 euro (invece di 150.000) e l’ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione sia superiore a 2 milioni di euro (invece di 3 milioni).
È esclusa la punibilità e non è consentita la confisca allargata quando le valutazioni complessivamente (e non più singolarmente) considerate differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%. Per il reato di dichiarazione infedele non è contemplata la confisca allargata (a prescindere dall’importo)
OMESSA DICHIARAZIONE – la pena detentiva prevista per il delitto di omessa dichiarazione (sia del contribuente che del sostituto d’imposta) sale “da un anno e 6 mesi a 4 anni” a “da 2 a 5 anni”.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DOCUMENTI CONTABILI – la pena detentiva prevista per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili sale “da un anno e 6 mesi a 6 anni” a “da 3 a 7 anni”. Per questo delitto è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente ma non anche la confisca allargata.
CONFISCA ALLARGATA – come anticipato, per alcuni delitti tributari trova applicazione, anche in caso di patteggiamento, la cosiddetta “confisca allargata” di cui all’art. 240-bis del codice penale e quindi la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
In sintesi la confisca allargata si applicherà per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000), quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000), quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000) quando l’importo “inesistente” indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74/2000) quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro.