L’Agenzia Entrate non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.
Imprese e professionisti, ad oggi, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e quindi di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.
Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell’imprenditore o del professionista, per l’applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Questi dati dovranno essere scaricati dall’imprenditore o dall’intermediario tramite la propria area riservata dell’Agenzia Entrate.
In verità si tratta di un unico dato costruito sulla base dei dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla quale si applicano gli ISA per personalizzare le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del “Valore aggiunto per addetto”, e quindi anche il reddito per addetto per singolo contribuente.
Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.
Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.
Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.
Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell’intermediario e che sia redatto un registro cronologico delle deleghe ricevute.
Per ricevere il coefficiente individuale l’intermediario dovrà inviare all’Agenzia Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha ricevuto delega, con anche qualche elemento di riscontro della dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, alcuni dati rilevati per l’applicazione degli studi di settore anno 2018 – periodo d’imposta 2017.
Gli intermediari, in questo caso, dovranno, inoltre, rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:
– di aver ricevuto espressa delega dai propri assistiti per ricevere i dati;
– che i dati indicati nel file inviato all’Agenzia delle Entrate corrispondono a quelli indicati nelle deleghe ricevute;
– che le deleghe saranno conservate nella sede o nell’ufficio per 10 anni.
Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
È probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell’affidabilità comporti un differimento dei termini per il versamento delle imposte.