All’art.84 del Decreto Rilancio pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020 sono state introdotte nuove indennità̀ per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il bonus pari a 600 euro erogato per il mese di marzo di cui all’articolo 27 (gestione separata), 28 (AGO) e 29 (lavoratori stagionali) del D.L. Cura Italia, convertito ormai in legge, è esteso anche per il mese di aprile 2020. Il Ministro dell’economia Gualteri ha dichiarato che per aprile l’indennità per i lavoratori autonomi, la seconda tranche di 600 euro, arriverà immediatamente.
Per il mese di maggio, invece, è prevista un’indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti, se titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, se iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma solo se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Deve essere presentata all’Inps la domanda, nella quale si auto certifica il possesso dei requisiti richiesti; l’INPS comunica all’Agenzia Entrate, che dopo aver effettuato dei riscontri ne ri-comunica l’esito all’INPS.
Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro.
Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Sono poi previste indennità anche per i lavoratori stagionali del turismo.