Il Decreto Crescita ha introdotto dei nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, vendono beni a distanza.
L’Agenzia Entrate, con provvedimento pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le modalità operative inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.
Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere in modalità telematica una serie di dati, entro il mese successivo a ciascun trimestre.
I dati da trasmettere sono:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espresso in Euro.