E’ previsto dall’art. 24 del Decreto Rilancio che le imprese e i professionisti che hanno conseguito ricavi inferiori a 250 milioni di euro sono esonerate dal saldo IRAP per il periodo 2019 (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare) e dal primo acconto per l’esercizio successivo.
Il beneficio, seppure sia emerso qualche dubbio con riferimento al primo acconto in considerazione del tenore letterale della norma contenuta nell’articolo 27 della bozza di Decreto, è una riduzione dell’imposta IRAP a titolo definitivo per gli esercizi 2019 e 2020.
L’agevolazione si dovrebbe applicare con riferimento al primo acconto nella misura del 40% anche per i soggetti che applicano gli ISA, i quali a partire da quest’anno dovrebbero pagare il primo acconto nella misura del 50% come previsto dal DL n. 124/2019 e ss. mm. e ii.
Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.
Sempre con riguardo agli acconti d’imposta relativi al periodo in corso si ricorda che il DL 23/2020 (“decreto liquidità” non ancora convertito in legge) favorisce l’utilizzo del metodo previsionale, statuendo che il versamento è essere considerato congruo se pari almeno all’80% dell’imposta netta dovuta saldo.