L’articolo 18 del “Decreto liquidità” (D.L. 23/2020) prevede la possibilità di sospendere fino al al 30 giugno 2020 il versamento dell’IVA, delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973, e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020. Alla data del 30 giugno 2020 il relativo versamento potrà essere effettuato in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni.
La sospensione è però riservata ai contribuenti che abbiano subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. Per i dettagli del provvedimento rinviamo a questa news La sospensione dei versamenti per aprile e maggio previsti dal D.L. Liquidità
Per quanto riguarda, nello specifico, i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale ricordiamo che i termini in scadenza il 16 maggio 2020 relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020 potranno essere sospesi fino al 30 giugno 2020, soltanto se il fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 risulterà diminuito della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo di aprile 2019. (cfr. Circolare 9/E del 13 aprile 2020 – 2.2.6 QUESITO n. 6).