L’Agenzia Entrate, con la circolare 14/E/2019, ha fornito dei chiarimenti in merito all’emissione delle fatture alla luce della modifica del regime sanzionatorio a partire dal 1° luglio 2019.
Da tale data, infatti, le fatture elettroniche immediate inviate tramite Sdi, dovranno essere emesse entro 12 giorni (termine previsto dalla conversione in legge del Decreto Crescita) dal momento di effettuazione dell’operazione; non occorrerà in tal modo indicare nel documento due date laddove il giorno di effettuazione dell’operazione e quello di emissione della fattura non coincidano tenendo conto che è attribuita “data certa” all’invio da parte della stessa all’Amministrazione Finanziaria.
La medesima circolare ha sollevato però parecchi dubbi in merito alla gestione della fattura differita. Il quadro normativo vigente prima dell’introduzione della fattura elettronica (articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972) prevede già un differimento del momento di emissione del documento rispetto a quello di effettuazione dell’operazione, a condizione che tale ultimo momento sia attestato tramite documento di trasporto o altro documento di accompagnamento dei beni. La citata norma prevede infatti che la fattura possa essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna, consentendo quindi al soggetto cedente di emettere un solo documento in cui raggruppa tutte le consegne effettuate nel corso di un mese solare.
La circolare 14/E/2019, nell’esempio proposto, a fronte di tre cessioni eseguite in data 2, 10 e 28 settembre 2019, ha precisato che la fattura differita può essere generata ed inviata allo Sdi in uno dei qualsiasi giorni che vanno dal 1° al 15 ottobre 2019 indicando nel campo “Data” il 28 settembre 2019 (data dell’ultima operazione).
Ovviamente l’indicazione della data dell’ultima operazione può creare delle criticità ai fini del rispetto della progressività del numero di emissione.
Tale procedura nella quotidianità non potrà trovare accoglimento, si ritiene pertanto di poter indicare in ogni caso la data dell’ultimo giorno del mese nella fattura differita (30 settembre 2019 nell’esempio), in quanto laddove la circolare 14/E/2019 commenta le regole della fattura differita precisa che è “possibile” inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione, stabilendo quindi che si tratta di una facoltà.
Indicando la data dell’ultimo giorno del mese si rispetta comunque il corretto periodo di imputazione del debito IVA, ragione per cui non si intravedono problemi nell’adottare tale procedura che consentirebbe alle imprese di inserire un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare.