Con la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle misure fiscali contenute nel “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
In particolare, in merito alla verifica della diminuzione del fatturato, per godere della sospensione dei versamenti, la Circolare precisa che:
- la situazione di marzo dev’essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Pertanto è possibile che un contribuente abbia diritto alla sospensione dei versamenti di aprile e non abbia invece diritto alla sospensione dei versamenti di maggio, senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile, e viceversa;
- ai fini del calcolo rilevano le operazioni effettuate nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che pertanto hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019, rispetto a marzo 2020, e del mese di aprile 2019, rispetto ad aprile 2020. A tale importo devono essere aggiunti i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi citati, non rilevanti ai fini Iva;
- rileva la data di effettuazione dell’operazione (quindi la data della fattura per le fatture immediate e la data del corrispettivo giornaliero per i corrispettivi). Per la fattura differita rileverà la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura.
Ad esempio: ai fini del calcolo del fatturato di marzo 2020 e 2019, devono essere escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019; devono invece essere comprese le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.