Con la risoluzione n. 71/E del 1° agosto 2019 l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti sui termini dei versamenti delle dichiarazioni annuali (imposte dirette, Irap e Iva) a seguito della proroga introdotta dal decreto crescita (articolo 12-quinquies, Dl n. 34/2019). L’Agenzia aveva già chiarito che la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa (sempre che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione) e che, quindi, riguarda anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, applicano il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quelli che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (risoluzione n. 64/2019).
Per i beneficiari della proroga, titolari o non titolari di partita Iva, che optano per il pagamento in unica soluzione le scadenze sono:
- entro il 30 settembre 2019
- entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.
Le nuove scadenze in caso di versamenti a rate per i soggetti che hanno optato per la proroga sino a fine settembre saranno invece le seguenti:
Titolari di partita Iva
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza (*) |
Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Non titolari di partita Iva
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
Scadenza (*) |
Interessi di rateazione % |
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
3 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
La Risoluzione dell’Agenzia Entrate conclude precisando che resta ferma la facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga. In tale ipotesi vanno versate, entro il 30 settembre 2019:
− le prime quattro rate, senza interessi;
− qualora ci si avvalga del beneficio di cui al citato articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, le prime tre rate, senza maggiorazione ed interessi.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 30 settembre 2019, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.