Sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2020.
Rientrano in tale disciplina, le operazioni verso le amministrazioni pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e identificate nell’elenco “IPA” (www.indicepa.gov.it).
Il meccanismo dello split payment riguarda anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72.
Questi ultimi sono stati individuati dal Dipartimento delle Finanze attraverso i seguenti elenchi:
– società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
– enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
– enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche;
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Lo split payment non riguarda più le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, pertanto non si applica lo split payment alle prestazioni rese dagli esercenti arti o professioni.
Con riferimento all’anno di imposta 2020, è da evidenziare che attualmente la speciale disciplina si applicherà solamente sino al 30 giugno 2020. In assenza di un rinnovo della misura, dunque, gli elenchi appena pubblicati risulterebbero di utilità esclusivamente sino al 30 giugno 2020. E’ comunque auspicabile un rinnovo da parte del Consiglio Ue.