L’art. 119 del Decreto Rilancio approvato il 13 maggio e in corso di pubblicazione in G.U. ha previsto l’incremento al 110 % della detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.
La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (efficienza energetica e sisma bonus). Le agevolazioni sopra indicate si applicano:
- alle persone fisiche, non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- ai condomini;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110 %, relativamente ad interventi di eco-bonus, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
La normativa è corposa e necessità della consulenza anche di tecnici specializzati per l’individuazione dei lavori che beneficiano delle agevolazioni e per il rilascio delle certificazioni necessarie.