L’art. 4 del DL 124/2019 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2020, nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.
In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi
- di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,
è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.
Per ottenere l’esonero da questi obblighi di controllo, il committente deve ricevere dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici una comunicazione con la quale dichiarano di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i requisiti previsti dal comma 5 del predetto art. 4 del DL 124/2019. Tale comunicazione deve essere corredata da una certificazione rilasciata dall’Agenzia Entrate che attesti la sussistenza di questi requisiti.
La certificazione non è al momento disponibile sul cassetto fiscale del contribuente, dunque l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice deve richiederla appositamente a un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
I soggetti grandi contribuenti devono richiederla alla Direzione regionale competente.
Per evitare di doversi recare allo sportello è possibile trasmettere il modello di richiesta del certificato (Richiesta certificato EDIT) via PEC alla direzione provinciale/regionale competente. L’Amministrazione finanziaria risponderà, sempre via PEC, allegando il certificato di sussistenza (o non sussistenza) dei requisiti.
Gli indirizzi PEC delle Direzioni provinciali e regionali sono disponibili on line: