Il Tribunale di Verona, il 29 novembre 2019, ha stabilito che le fatture elettroniche sono titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi le ha emesse. Esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. te).
Perviene a tale conclusione in quanto il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili , che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate.
In ragione delle caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
Per approfondimento segnaliamo un nostro articolo Fattura elettronica e decreto ingiuntivo, ecco gli orientamenti dei giudici pubblicato dalla rivista agendadigitale.eu dedicata ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale.