L’articolo 11 de dl. n. 9/2020 prevede che «L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021».
Sono quindi prorogati di sei mesi, dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, i tempi concessi a sindaci, revisori e creditori pubblici qualificati per effettuare la segnalazione all’OCRI, ente a cui, tuttavia i singoli imprenditori e amministratori potranno rivolgersi autonomamente dopo il 15 agosto in caso di fondati indizi di crisi.
A tal proposito, rimangono fissati al 15 agosto 2020 gli obblighi di sindaci e revisori di segnalare all’organo amministrativo eventuali situazioni di crisi.