La sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e previdenziali prevista dal Decreto del 28 febbraio 2020 può avere effetti anche per contribuenti che risiedono al di fuori della zona rossa costituita dai Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ (Allegato 1 al D.P.C.M. 23 febbraio 2020).
In particolare, la sospensione è estesa anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della zona rossa ma che si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati; la norma del decreto legge ne estende l’applicabilità anche agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e Caf che abbiano la sede oppure operino nei Comuni indicati sopra, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei predetti Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.