Rispetto alle bozze del decreto Rilancio circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 esclude espressamente i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza (le cosiddette professioni ordinistiche) dal contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
E’ stata inoltre modificata la data entro la quale i richiedenti non devono aver cessato l’attività
Nella versione definitiva il contributo è quindi riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con l’esclusione:
- dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate (nelle bozze era invece stata indicata la data del 31 marzo 2020)
- degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
- dei soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (quindi i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata Inps e i liberi professionisti titolari di partite IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, esclusi gli iscritti agli Ordini) , 38 (quindi i lavoratori dello spettacolo).
- dei lavoratori dipendenti e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Il contributo spetta ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.