Affrontando il caso di un cittadino tedesco, dipendente di una società italiana ma operante in Russia, la CTR dell’Abruzzo, con sentenza n. 1051 del 18/12/2019, ha negato il rimborso dell’IRPEF assolta in Italia (ritenute lavoro dipendente) perché non ha ritenuto applicabile la convenzione Italia-Russa.
Ai fini della determinazione della residenza fiscale secondo le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se i luoghi dove il contribuente vive e lavora sono situati nei due Stati contraenti, bisogna fare ricorso ad ulteriori criteri di collegamento con gli stessi, quali:
1) disponibilità di un’abitazione permanente, intesa come possibilità di disporre di un immobile a proprio piacimento (Cass. 26673\2017), per periodi temporali indeterminati a prescindere dalla proprietà del bene;
2) luogo individuato come “centro degli interessi vitali”;
3) soggiorno in via prevalente, o quantomeno per oltre sei mesi. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’esistenza di tali collegamenti in almeno uno dei due Paesi, la Convenzione non può essere applicata.
Nel caso esaminato il cittadino tedesco non è riuscito a dimostrare validamente l’esistenza di alcuno dei predetti elementi.