Il 2° comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997 prevede che “Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tali cessioni “gratuite” sono quindi considerate irrilevanti ai fini del calcolo del reddito d’impresa imponibile.
Ai fini IVA i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione e purché integri nell’imballaggio primario ed in idonee condizioni di conservazione, i prodotti farmaceutici e gli altri prodotti individuati con decreto dal Ministro dell’Economia non più commercializzabili a causa di errori o carenza di confezionamento, di etichettatura, di peso od altri motivi similari od anche per prossimità alla data di scadenza che vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS oppure ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica od anche agli enti pubblici ed agli altri enti privati senza scopo di lucro e con finalità civiche o solidaristiche che promuovono o realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale (quindi, praticamente, a tutti gli enti non profit) od attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti ai fini dell’IVA e pertanto fuori dal suo campo di applicazione.
Per la corretta documentazione e gestione dell’operazione siamo a disposizione.