E’ una vicenda che ha del paradossale quella riferita all’indennità di 600 euro prevista per i lavoratori autonomi dall’art. 28 del DL 18/2020 per quanto concerne gli agenti iscritti all’Enasarco.
Il 21 marzo 2020, la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra, rispondendo alle domande di “Articolo Uno” aveva dichiarato che “gli agenti di commercio che sono iscritti sia all’AGO (artigiani/commercianti) che all’Enasarco potranno comunque accedere all’indennizzo di 600 euro”. Vedi qui il video dell’intervista
La sottosegretaria era stata però smentita dal Ministero dell’Economia. Nelle FAQ pubblicate il 26 marzo dal MEF si leggeva:
“Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?
Gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma rientrano, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, nelle previsioni dell’articolo 44 che istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.“
Il 28 marzo il MEF ha però corretto la sua interpretazione che ora è la seguente:
“Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?
Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28“.
Secondo quest’ultima indicazione quindi gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto all’indennità di 600 euro prevista per i lavoratori autonomi dall’art. 28 del DL 18/2020.